Enti pubblici vigilati(da pubblicare in tabelle)
Mutuando gli indici di “poteri di vigilanza” individuati a titolo esemplificativo dalla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 di ANAC e cioè il riconoscimento in capo all’amministrazione vigilante dei seguenti poteri: - di approvazione, da parte dell’amministrazione, dello statuto, delle eventuali delibere di trasformazione e di scioglimento; - di approvazione, da parte dell’amministrazione, delle altre delibere più significative, come quelle di programmazione e rendicontazione economico – finanziaria; - di attribuzione all’amministrazione di poteri di scioglimento degli organi e di commissariamento e/o estinzione in caso di impossibilità al raggiungimento dei fini statutari o in caso di irregolarità o gravi violazioni di disposizioni legislative nonché in altri casi stabiliti dallo statuto, non sono identificabili “enti pubblici vigilati” da parte del Comune di Bergamo.
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